Bonus carburante per l’autotrasporto: pronto il decreto attuativo

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 214 del 13 settembre 2023 è stato pubblicato il D.M. 4 agosto 2023 di attuazione delle misure di cui all’ art. 14, comma 1, lett. a) del D.L. n. 144 del 23 settembre 2022 e successive modificazioni, per il riconoscimento, in favore dell’autotrasporto su strada in conto proprio di merci, di un credito d’imposta sull’acquisto del gasolio effettuato nel primo trimestre dell’anno 2022, utilizzato per l’alimentazione di veicoli di categoria euro V o superiori, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L’AGEVOLAZIONE IN SINTESI

Soggetti beneficiari Imprese:

  • aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia;
  • esercenti le attività di:
    • autotrasporto merci per conto di terzi;
    • trasporto merci su strada per conto proprio;
    • trasporto di persone su strada;
  • che utilizzano per l’esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Credito d’imposta concedibile L’agevolazione è riconosciuta nella misura massima del 28% delle spese sostenute, al netto dell’IVA, nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto di gasolio, impiegato dai soggetti di cui sopra, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Cumulo Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Modalità di fruizione Esclusivamente in compensazione tramite F24.
Verifiche e controlli In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all’entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

La concessione dei contributi di cui al decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2023)1711 del 9 marzo 2023 final.



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